Ufficiale il Decreto Rettorale su Esami e Lauree
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Art. 1 - Le sedute di laurea e di dottorato si svolgono, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, in modalità telematica, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1.
Art. 2 - Gli esami si svolgono in modalità telematica, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità, attraverso una prova orale, secondo le modalità indicate nell’Allegato 2. Eventuali verifiche del profitto che prevedano prove parziali diverse da quella orale saranno eccezionalmente svolte con modalità alternative, in forma telematica, volte comunque a verificare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.
Art. 3 - La seconda sessione straordinaria di esami dell’anno accademico 2019/2020 prevista da ciascun dipartimento è estesa di una settimana ed è riservata agli studenti fuori corso ai quali manca il superamento di uno o due soli esami tra quelli previsti nel piano di studi. Per tutti gli studenti fuori corso che non possono fruire della predetta sessione, verrà successivamente calendarizzata una sessione ad hoc, tenendo conto della distanza dalla successiva sessione ordinaria di esami, oltre che dell’evoluzione della situazione emergenziale.
Art. 4 - Gli esami della prima sessione ordinaria, che sono stati rinviati e non ancora espletati, verranno calendarizzati nel periodo 12-31 marzo 2020.
Art. 5 - Entrambe le finestre temporali previste per la prima seduta di laurea ordinaria sono estese di una settimana come segue: I- Inizio lunedì 2 marzo 2020 – Termine martedì 7 aprile 2020; II- Inizio mercoledì 1° aprile 2020 – Termine giovedì 7 maggio 2020.
Art. 6 - Le sedute degli organi collegiali sono svolte, in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza, in modalità telematica, secondo le modalità indicate nell’Allegato 3.
Art. 7 - Le disposizioni di cui precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dall’adozione del presente decreto; le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 conservano efficacia fino al 3.4.2020, salvo le proroghe disposte dalle competenti autorità nazionali.